Art. 15.
(Certificato di idoneità alla vendita
di prodotti fitosanitari).

      1. Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i collegi e gli ordini provinciali interessati, organizzano annualmente un corso di almeno cento ore avente per oggetto i seguenti argomenti:

          a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari;

          b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei prodotti fitosanitari;

          c) norme per la prevenzione della tossicità cronica e acuta dei prodotti fitosanitari;

          d) elementi di legislazione in materia di prodotti fitosanitari;

          e) pratiche agronomiche alternative all'uso di prodotti fitosanitari.

      2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli iscritti.

 

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      3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato quando il candidato raggiunge una votazione di almeno sei decimi.
      4. L'amministrazione provinciale rilascia a coloro che hanno superato l'esame finale il certificato di idoneità alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei prodotti assimilati.