1. Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i collegi e gli ordini provinciali interessati, organizzano annualmente un corso di almeno cento ore avente per oggetto i seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari;
b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei prodotti fitosanitari;
c) norme per la prevenzione della tossicità cronica e acuta dei prodotti fitosanitari;
d) elementi di legislazione in materia di prodotti fitosanitari;
e) pratiche agronomiche alternative all'uso di prodotti fitosanitari.
2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli iscritti.